MUSICA IN AUTO? ATTENZIONE AL VOLUME

Che si tratti della canzone del momento, di una trasmissione radiofonica o di una semplice partita di calcio, la radio è spesso accesa nelle nostre autovetture. Ascoltare la musica mentre si guida però, pur essendo un piacevole diversivo, può riservare inattesi risvolti penali!

Già nel 2016, infatti, la Corte di Cassazione aveva chiarito come una simile condotta potesse disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, tanto da integrare il reato di cui all’art. 659, co. 1 c.p. che punisce chiunque disturba la pubblica quiete con modalità determinate e chi esercita, nel mancato rispetto della legge o delle disposizioni dell’autorità, attività industriali o professionali rumorose.

Ebbene, con la recentissima sentenza n. 2658/2020 tale realtà prende maggiore forma.

IL CASO: un soggetto guidava di sera la propria auto, in una zona urbana e popolata, con l’impianto musicale a un volume talmente alto da far suonare gli allarmi delle autovetture in sosta. Accusato di aver recato disturbo ai sensi dell’art.659, co. 1 c.p.., viene assolto in primo grado per l’assenza di denunce a suo carico e per la mancata rilevazione della soglia del rumore: non era stato sufficientemente provato l’elemento disturbante contestato, nonostante le suddette circostanze fossero state testimoniate dall’ufficiale di polizia giudiziaria.

IL RICORSO: il Pm, come previsto dall’attuale D.lgs. n. 11/2018 in caso di contravvenzione da punire con pena alternativa al carcere, ricorre direttamente in Cassazione. 

LA DECISIONE: il provvedimento di assoluzione, posto all’attenzione della Suprema Corte, viene completamente ribaltato. Sul presupposto che si tratti di un reato di pericolo gli Ermellini hanno ritenuto una simile condotta suscettibile di integrare il reato in questione, senza che sia necessario rilevare il volume dell’impianto con una strumentazione ad hoc! Ai fini dell’accertamento della tollerabilità o meno delle emissione sonore da parte del giudice, infatti, lo stesso potrà valutare dati fattuali quali, ad esempio, il verbale redatto da parte dell’ufficiale di polizia giudiziaria che ha effettuato il sequestro preventivo della cassa acustica.

Non solo. È sufficiente che la suddetta condotta sia idonea a disturbare potenzialmente un numero indeterminato di individui, senza che sia necessario che essa abbia arrecato offesa a più persone determinate. Sarà, dunque, irrilevante la mancanza di denunce a carico del soggetto, potendosi tale illecito consumare anche con una sola condotta di schiamazzo o rumore idonea ad arrecare disturbo effettivo alle occupazioni o al risposo delle persone.

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La redazioneMUSICA IN AUTO? ATTENZIONE AL VOLUME