CONGUAGLIO BOLLETTE: cosa fare?

 

Quante volte ci è capitato di leggere le nostre bollette e fare gli scongiuri per il tanto temuto conguaglio che, prima o poi, giunge a sorpresa?

Accade spesso che il consumatore non ha i soldi necessari a pagare le maxibollette che periodicamenre arrivano.

In molti casi, il mancato pagamento delle bollette induce la società di fornitura di energia elettrica e/o gas a ricorrere alle vie legali al fine di ottenere dal giudice un provvedimento d’ingiunzione nei nostri confronti. Nello specifico, si tratta di un atto con il quale ci viene ingiunto di pagare la somma richiesta in virtù delle fatture emesse dalla società per il servizio che ci è stato erogato.

Cosa accade se l’utente decide di opporsi?

Può accadere che i conti non tornino: le somme oggetto del decreto ingiuntivo ci risultano eccessive rispetto a nostri consumi o si riferiscono a forniture non richieste poiché, in quel periodo, avevamo cambiato gestore. Ebbene, se le fatture commerciali possono essere sufficienti ad ottenere un decreto ingiuntivo, altrettanto vero è che, qualora il presunto debitore decidesse di opporsi, alla società di somministrazione servirà ben altro per sostenere le proprie richieste! Una volta incardinato il giudizio di opposizione, essa sarà tenuta a provare gli elementi costituitivi della propria pretesa creditoria fornendo prova certa dell’effettiva prestazione: la quantificazione dei consumi reali non può prescindere dalla dimostrazione della regolare rilevazione dei consumi e dalla trasmissione dei relativi dati da parte del soggetto preposto.

Quale valore avrà la fattura in sede di giudizio?

La fattura, del resto, pur riferendosi ad un rapporto già instaurato, non può essere idonea a provare l’esistenza di un contratto fra le parti, potendo costituire, al più, mero indizio dello stesso e dell’esecuzione di una prestazione. “Nessun valore, infatti, neppure indiziario, può esserle riconosciuto in merito alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita e in merito agli altri elementi costitutivi del contratto” (Cass. 3.04.2008, n. 8549).
Condannare l’utente a pagare delle somme sulla base di un “consumo presunto” significherebbe, infatti, alterare quel vincolo con cui le parti si impegnano reciprocamente: “il prezzo della fornitura deve essere commisurato all’effettivo consumo e non può essere determinato secondo altri criteri presuntivi che prescindano dalla reale situazione” (Trib. Civile di Roma, Sez.VIII, sent.n. 548/2018).

Di fronte ad un decreto ingiuntivo, pertanto, è fondamentale non perdere tempo. Trascorsi 40 giorni dalla notifica dello stesso, infatti, senza aver proposto opposizione, esso diventerà esecutivo. Ciò significa che il creditore potrà procedere notificandoci un atto di precetto per poi procedere con il pignoramento! Meglio scongiurare questo rischio affidandosi a professionisti competenti al fine di valutare adeguate soluzioni.

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